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PUG - IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE |
Il processo di redazione del PUG è strutturato su più livelli, che coinvolge cittadini e istituzioni. La Legge Regionale n. 24/2017, al Capo III (artt. da 43 a 47) ha disciplinato il procedimento di formazione e approvazione del Piano, articolandolo in più fasi: 1 – Formazione del Quadro Conoscitivo (QC), del Quadro Conoscitivo Diagnostico (QCD) e della bozza di PUG e di VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale); 2 – Consultazione preliminare con gli Enti preposti alla valutazione del PUG; 3 – Formazione del PUG; 4 – Approvazione del PUG.
Nell’ambito del procedimento di approvazione del PUG, un importante strumento di tutela delle scelte operate dal Piano sono le misure di salvaguardia, che hanno lo scopo di non compromettere il territorio nel periodo tra la sua adozione e la successiva approvazione. In altre parole, tra l’adozione e l’approvazione del PUG non possono essere rilasciati titoli (PdC e SCIA) in contrasto con il piano adottato. Sebbene in linea generale il regime di salvaguardia entri in vigore all’atto dell’adozione del Piano, la Legge Regionale n. 24/2017 prevede la facoltà per il Comune di disporre che gli effetti della salvaguardia siano prodotti fin dalla data di assunzione del PUG. Il PUG entra in vigore al termine della fase di approvazione, vale a dire dalla data di pubblicazione sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna) dell’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, a condizione che alla medesima data sia integralmente pubblicato sul sito web del Comune. Qui puoi trovare le tutte le informazioni relative al procedimento di approvazione del PUG. |