Unioni civili
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale e regime successorio
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
Per chi ha già contratto all’estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Come si fa?
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta, redatta su apposita modulistica (Dichiarazione di costituzione dell'unione civile), da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse, ma di un qualsiasi comune della Repubblica.
Una volta ricevuta la richiesta, l'operatore effettua un'istruttoria preliminare sui presupposti e predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.
Come si avvia il procedimento?
Per avviare la pratica, gli interessati devono richiedere un appuntamento presso l’Ufficio di Stato civile del Comune di Bomporto mediante i recapiti sottoindicati.
Contatti:
Indirizzo: c/o centro civico polifunzionale “Il Tornacanale”, Piazza Matteotti, 34 – 41030 Bomporto (Mo)
Telefono:
- 059/800716
- 059/800707
Fax: 059/800742
Mail: anagrafe@comune.bomporto.mo.it
PEC: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it