Iscrizione anagrafica di cittadini Extra-Comunitari per dichiarazione di residenza - Comune di Bomporto

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Iscrizione anagrafica di cittadini Extra-Comunitari per dichiarazione di residenza

I cittadini extracomunitari al momento della richiesta di iscrizione anagrafica oltre alla  Dichiarazione di residenza debitamente compilata, firmata e completa dei documenti comprovanti la legittimità dell'alloggio , devono produrre i documenti prescritti dall’art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e cioè:

Permesso di soggiorno

Per essere iscritto in anagrafe il cittadino straniero deve sempre essere in possesso di una carta o permesso di soggiorno valido. Si ricorda che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ( legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 )
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno lo straniero deve rinnovare all’ufficio Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale esibendo il documento aggiornato ( art. 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Nel caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso o carta di soggiorno, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà a cancellare lo straniero dall’Anagrafe della popolazione residente ( art. 11, comma 1. lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

Passaporto o documento equipollente

Per l’iscrizione anagrafica è necessario esibire il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare

Per l’inserimento dei dati relativi allo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a , vedovo/a ) e alla composizione della famiglia ( grado di parentela) l’interessato dovrà produrre rispettivamente:
certificato di stato libero, certificato di matrimonio, certificato di vedovanza, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità rilasciati dall’autorità dello stato di provenienza legalizzati (1) e corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (2).

In mancanza di questi documenti l’Ufficiale di Anagrafe, nel caso sussistano i requisiti relativi alla dimora abituale, procederà comunque all’iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo stato civile ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia, i rapporti di parentela ed indicando l’eventuale coabitazione attraverso il termine “convivente”.

Codice fiscale

Il codice fiscale va richiesto alla Agenzia delle Entrate di Modena

SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

Contatti:

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