Cancellazione anagrafica dalla popolazione residente
La cancellazione dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) può avvenire per:
- morte;
- emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora per trasferimento del domicilio in altro comune);
- irreperibilità al censimento o accertata;
- per i cittadini stranieri a causa del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune.
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
Cancellazione per morte
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione in altro comune
L’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine devono dichiarare l’indirizzo di nuova residenza presso l'ufficio anagrafe attraverso la compilazione della Dichiarazione di emigrazione all'estero.
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione dall’anagrafe (Anpr) può avvenire per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile presso la propria dimora abituale. Il procedimento può essere avviato d'ufficio sulla base di accertamenti, oppure su segnalazione del cittadino.
La segnalazione può essere effettuata presentando la Dichiarazione di abbandono di residenza da parte del segnalante, accompagnata da copia di un documento di identità.
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto e l’impossibilità di ottenere certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Il procedimento di cancellazione viene concluso, a seguito di ripetuti accertamenti che abbiano dato esito negativo nell'arco di un anno dalla presentazione dell'istanza e di verifiche presso gli enti pubblici del territorio.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (Anpr) hanno l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di dimora abituale.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (Anpr). Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.
SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
Contatti:
Indirizzo: c/o centro civico polifunzionale “Il Tornacanale”, Piazza Matteotti, 34 – 41030 Bomporto (Mo)
Telefono:
- 059/800716
- 059/800707
Fax: 059/800742
Mail: anagrafe@comune.bomporto.mo.it
PEC: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it