Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici
Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici
I lavoratori che, per le loro mansioni e per i macchinari cui sono addetti (es. frigoriferi industriali), si trovano a dover maneggiare o ad entrare in contatto con i gas tossici indicati nel Regio Decreto 9 gennaio 1927,n. 147,devono essere in possesso di una speciale patente che attesta la loro idoneità all’utilizzo di tali prodotti ad alta nocività.
Rilascio
Per poter richiedere la patente, è necessario essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e non avere riportato condanne penali per alcuno dei reati elencati dagli articoli 29 e 36 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 .
La domanda per il primo rilascio può essere presentata tutto l'anno, utilizzando l'apposito modello allegato, corredato di marca da bollo e da 1 fototessera, allegando anche un documento d'identità in corso di validità. Tale documentazione deve essere consegnata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Bomporto.
Se ritenuta idonea, la domanda viene trasmessa all'Azienda USL di Bologna, che predispone due sessioni d'esame per l'abilitazione all'uso dei gas tossici (aprile-maggio e ottobre-novembre di ogni anno). I candidati ammessi saranno informati tempestivamente del giorno in cui dovranno sostenere l'esame, che avrà luogo presso il Servizio Igiene Pubblica Azienda U.S.L. di Bologna, in via Gramsci n. 12. Gli esami vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e constano di prove pratiche e di prove orali.
L'esito dell'esame viene conseguentemente trasmesso al Comune di Bomporto che provvede ad informare il candidato e, ove quest'ultimo risulti idoneo, a rilasciare la patente. Il ritiro della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici potrà avvenire solo ad opera del diretto interessato, presso l'Ufficio competente.
Documentazione da presentare all'Ufficio Protocollo:
- domanda di rilascio della patente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- autocertificazione del titolo di studio;
- fotocopia carta d'identità in corso di validità;
- n.1 marca da bollo da 16 euro;
- n.1 fototessera / n.2 fototessere (solo nel caso in cui non ci siano più spazi disponibili sulla patente per apporre la marca da bollo e la dicitura relativa alle revisioni, sarà necessario rilasciare una nuova patente)
Rinnovo
La patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione della domanda di revisione, la patente decadrà e si dovrà provvedere al rilascio di una nuova abilitazione. La revisione viene disposta con apposito decreto ministeriale: non sarà possibile procedere alla revisione prima dell'emanazione di tale decreto.
La domanda di revisione deve essere indirizzata al Sindaco. Ad essa dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali.
Documentazione da presentare all'Ufficio Protocollo:
- domanda di revisione quinquennale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- patente da revisionare in originale;
- fotocopia carta d'identità in corso di validità;
- n.1 marca da bollo da 16 euro;
- n.1 fototessera.
Duplicato
In caso di furto o smarrimento del documento, è possibile richiedere un duplicato della patente utilizzando l'apposito modello allegato. E' opportuno che alla richiesta di duplicato sia allegata copia della denuncia di smarrimento/furto. L'Ufficio competente provvederà a rilasciarne copia e a contattare l'interessato per il ritiro.
Documentazione da presentare all'Ufficio Protocollo:
- domanda di rilascio duplicato;
- denuncia di smarrimento/furto;
- fotocopia carta d'identità in corso di validità;
- n.1 marca da bollo da 16 euro;
- n.1 fototessera;
- delega (se la restituzione è effettuata da persona diversa) e copia di un documento d'identità del detentore della patente;
Restituzione
Se non si intende più utilizzare la patente, quest'ultima dovrà essere restituita direttamente all'Ufficio competente.
Documentazione da presentare all'Ufficio competente:
- modulo di restituzione della patente;
- patente originale;
- delega (se la restituzione è effettuata da persona diversa) e copia di un documento d'identità del detentore della patente);
Il ritiro del duplicato e la restituzione dell'originale potranno essere effettuati anche da persona diversa dal proprietario della patente, munita di mandato ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.