Emergenza sisma: edifici rurali collabenti prima del terremoto
Emergenza sisma: edifici rurali collabenti prima del terremoto
Sul caso degli edifici rurali collabenti prima del terremoto, l'Assessore regionale Tiberio Rabboni si è così espresso: "
I finanziamenti per la ricostruzione possono andare a fienili, magazzini e altri edifici rurali utilizzati dall’impresa agricola, anche senza allacciamento ad acqua ed elettricità, purchè con requisito di sicurezza statica. L’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni sgombra il campo dai dubbi di interpretazione delle ordinanza commissariali in materia.
“Innanzitutto devo ribadire – spiega Rabboni – che la norma nazionale che disciplina gli aiuti alle strutture produttive si propone esclusivamente la ricostituzione delle condizioni preesistenti al terremoto. Pertanto tutte le ordinanze commissariali hanno puntato a garantire il contributo per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati strumentali alle attività produttive che erano tali alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti. Se gli immobili erano accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabili a fini produttivi, non possono essere ammessi a contributo. Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di requisiti di sicurezza statica o di condizioni igienico-sanitarie per ospitare i lavoratori. Nel caso invece dei fabbricati rurali, utilizzati dall’impresa agricola (quali ad esempio fienili, magazzini, casello, ecc.) è evidente che l’utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica. Il che significa che anche senza connessioni con le reti idropotabili o elettriche il finanziamento è dovuto”.
Diverso il caso degli edifici non utilizzati dall’impresa agricola e destinati ad usi diversi da quelli produttivi. “In questo caso – spiega ancora Rabboni - il finanziamento è subordinato alla dimostrazione di fornitura elettrica o idrica. L’agibilità e l’utilizzabilità di tali edifici dovrà essere dichiarata dal tecnico con perizia, debitamente documentata, asseverata se non produttiva e invece giurata se produttiva".
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