Nuove disposizioni per la licenza di pesca - Comune di Bomporto

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Nuove disposizioni per la licenza di pesca

 

Nuove disposizioni per la licenza di pesca

Ecco le nuove disposizioni per la licenza di pesca, che derivano dall'approvazione della legge regionale del 07.11.2012:

  1. La licenza di pesca sportiva di tipo B (art. 11 comma 2 lett. b) che autorizza i residenti in Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione (pari a € 22,72 sul c/c 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze di pesca - Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna) in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

    Sito della Provincia di Modena (collegamento esterno)

    Inidcazioni per il bollettino per il versamento ed il pagamento on-line: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne/come-ottenere-o-rinnovare-la-licenza-di-pesca-b-o-c

    La licenza è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalle leggi statali.
  2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta nei seguenti casi:
    • a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
    • agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
    • ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
    • ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
    • a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
    • ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
    • agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
      per la pesca a pagamento;
    • per la pesca in spazi privati.
       
  3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Servizi Demografici, Anagrafe, Stato civile e Sportello al cittadino per i Servizi Scolastici

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