Emergenza sisma: precisazioni e chiarimenti su fabbricati “collabenti”
Emergenza sisma: precisazioni e chiarimenti su fabbricati “collabenti”
Le ordinanze fino ad ora pubblicate in merito agli interventi finalizzati alla ricostruzione ovvero ripristino degli immobili ad uso agricolo individuano specifici requisiti di ammissibilità e a contenuti oggettivi e soggettivi, che devono essere dichiarati nella perizia giurata.
La perizia giurata deve:
1. evidenziare, in modo oggettivo, che l’immobile agricolo danneggiato o distrutto, deve essere alla data degli eventi sismici, o nell’arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data del sisma. sede di attività di impresa e iscritta all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;
2. evidenziare, in modo chiaro, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici (pag.117 ord.113) e la stretta correlazione tra il progetto di ripristino o di riacquisto e il riavvio dell’attività di impresa. Per questo ultimo punto, lo stesso tecnico attesta che gli interventi oggetto di perizia sono finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva;
3. evidenziare in maniera oggettiva che gli immobili agricoli erano utilizzati e le funzioni svolte dagli stessi. In presenza di più edifici agricoli, la perizia dovrà contenere in modo schematico un piano che evidenzi gli immobili e la loro funzione prima del sisma, quelli danneggiati, quelli che si intende ripristinare, con quale funzione e con che piattaforma su mude o sfinge;
4. contenere, in modo chiaro ed oggettivo, per i fabbricati rurali abitativi che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati, (per i quali è riconosciuto il contributo al 100%) le seguenti specifiche:
*) che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
*) di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
*) che l’edificio aveva l’allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;
*) che l’edificio era idoneo all’accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.
Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti.
Quanto sopra riportato è chiaro da tempo e non è stato modificato dall’ordinanza n. 119.
Allegati:
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