Pulizia adeguata dei fossi
Viste le condizioni meteo avverse previste per il weekend alle porte, la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara ricorda l'onere a carico dei frontisti dell'adeguata pulizia dei fossi, al fine di evitare allagamenti, così come disposto dall' art. 17 del Nuovo regolamento di Polizia Urbana, che citiamo di seguito.
Art. 17: Gestione di fossi, corsi d'acqua, terreni incolti e aree libere, cantieri edili in ambito urbano ed extraurbano
1) proprietari frontisti, concessionari e lo affittuari dei fossi irrigui e di scolo sono tenuti nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:
- Alla pulizia e all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà in modo da garantire e mantenere libero il deflusso delle acque;
- Al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire il franamento del terreno;
- Allo sfalcio dei cigli, da eseguirsi per tutta la stagione vegetativa e all'eliminazione del sottobosco nel rispetto della vegetazione ripariale d'alto fusto, nonché all'esecuzione del taglio dei rami che protendono oltre il ciglio stradale;
- Allo sfondamento meccanico, se necessario, del fondo fosso e la pulizia interna delle tubazioni costituenti i passi carrai, sino a ripristinare la naturale e primitiva pendenza del fondo fosso, consentendo cosi il regolare deflusso delle acque;
- Alla pulizia dei fossati da rifiuti di qualsiasi natura che possano ostruire i tratti tombati.
2) E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, con la sola eccezione delle scoline poderali ed interpoderali per quanto riguarda il diserbo chimico.
3) E' vietato preparare soluzioni di fitofarmaci, diserbanti o disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e canali di scolo e di irrigazione.
4) I proprietari, concessionari e/o affittuari dei terreni, delle aree libere, delle arginature dei fiumi e dei corsi d'acqua, delle aree cortilive, delle aree verdi dei cantieri edili ubicate nel territorio del Comune sono tenuti a:
- Non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad insetti o altri animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico sanitari.
- Tenere le aree in questione pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare, oltre ai problemi sopracitati, anche il possibile rischio di incendi nella stagione estiva ed il ristagno di acqua a seguito di abbondanti piogge.
- E' vietato l'abbandono di attrezzature edili, rifiuti e mezzi agricoli dismessi nelle aree in questione (D.lgs n. 152/2006).
5) Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi anche non ricadenti nella fattispecie di cui al precedente punto 1, devono essere sottoposti da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria descritte nel medesimo punto 1.
6) Le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con sanzione amministrativa da € 75,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti.