Nucleo di valutazione - fino al 2018
Secondo quanto disposto dalla delibera CIVIT n. 23/2012, gli enti territoriali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009.
L'ente non ha costituito l'OIV e mantiene il Nucleo di valutazione.
Il Nucleo di valutazione è costituito dal Segretario dell'ente e da due componenti esterni.